La perizia d'ufficio in ambito civile prende il nome di Consulenza Tecnica d'Ufficio (C.T.U.) ed è regolata dagli artt. 61, 62, 63, 64, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197 e 201 del c.p.c.
Il consulente Tecnico d'Ufficio è nominato dal giudice in qualità di ausiliare, normalmente tra persone iscritte negli appositi albi. Il giudice formula i quesiti a cui il C.T.U. dovrà rispondere.
Quando viene disposta una C.T.U., i difensori delle parti possono a loro volta nominare dei Consulenti Tecnici di Parte (C.T.P.) che, oltre ad assistere alle operazioni del C.T.U. a norma dell'art. 194, partecipano all'udienza e alla camera di consiglio ogni volta che vi interviene il C.T.U. In particolare, il C.T.P. ha facoltà di intervenire in merito a:
- formulazione del quesito peritale, chiedendone eventuali integrazioni o modifiche;
- metodologia che il C.T.U. intende utilizzare, valutandone limiti e validità;
- richiesta di svolgimento di determinati esami o di considerazione di determinati atti o documenti;
- produzione di ulteriore documentazione, precedentemente acquisita e posta comunque al vaglio critico del giudice.
Il ruolo del Consulente Tecnico di Parte è dunque quello di seguire passo passo le operazioni poste in essere dal C.T.U. durante la perizia d'ufficio, con l'obiettivo di verificarne la correttezza metodologica, formulare obiezioni, suggerimenti, osservazioni, deduzioni e controdeduzioni e presentare le proprie conclusioni convergenti o divergenti allo stesso C.T.U. Tali osservazioni e valutazioni devono essere prese effettivamente in considerazione dal C.T.U., pena la nullità delle sue conclusioni.
Gli ambiti civili dove può essere richiesta una valutazione psichiatrica o psicologico-forense sono:
- amministrazione di sostegno, interdizione, inabilitazione;
- impugnazione di un atto (contratto, testamento, donazione)
- affidamento di minori nei casi di separazione giudiziale
- affidamento e adozione di minori in stato di abbandono
- danno biologico di natura psichica, diretto e indiretto
- invalidità civile
- problemi del consenso
- responsabilità professionale
- idoneità al lavoro, alla guida, al porto d'armi, allo sport agonistico, ecc.
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